IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020).
L’imposta è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
PAGAMENTO ACCONTO IMU
Il versamento della rata di acconto IMU deve essere effettuato entro il 16 giugno in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
Entro il 16 giugno è possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno.
PAGAMENTO SALDO IMU
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre.
Di seguito informazioni dettagliate inerenti al tributo Imu:
ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
CASISTICHE PER RIDUZIONI DEL 50 PER CENTO
IMU: CALCOLO ONLINE
Per l'anno 2024 sono prorogate le aliquote stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n..49 del 28/11/2023 in applicazione dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Si ricorda che, ai sensi del comma 738 della legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020 la TASI è stata abolita.
Si ricorda che dal 2022 i beni merce sono esenti da IMU.
Dal punto di vista operativo, si segnala che sulla calcolatrice, se l'acquisizione degli immobili è avvenuta successivamente all'01/01/2024 e la cessione è avvenuta precedentemente al 31/12/2024, per il corretto calcolo del periodo di riferimento, nella data di inizio e nella data di fine occorre includere la data dell'atto di compravendita o la data dell'evento che ha determinato l'acquisizione o la cessazione del possesso.
Si segnala inoltre che non viene gestita dalla calcolatrice la riduzione del 50% per i residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
Si ricorda che l'IMU è un'imposta in autoliquidazione.
In caso di utilizzo del calcolo, si raccomanda sempre di verificare che la situazione proposta corrisponda a quella effettiva, poiché la banca dati non può essere aggiornata in tempo reale, viste le diverse tempistiche previste dalla normativa per l'acquisizione dei dati.
Ultimo aggiornamento
Venerdi 31 Maggio 2024